Statuto - Atto Costitutivo

Organizzazione di Volontariato (ODV)

In data 25.09.2019, presso la sede in Via Fontemezzina 105 ubicata in Sesto Fiorentino, alle ore 18,00, si sono riunite le seguenti persone

Dagmar Wirtz nata in Germania il 24/02/1964 residente a Sesto Fiorentino (Fi) cittadina tedesca codice fiscale WRTDMR64B64Z112A

Germana Giannini nata a Firenze il 22/04/1967 residente a Firenze (FI) cittadina italiana codice fiscale GNNGMN67D62D612T

Lara Epifanio nata a Prato il 16/10/1994nresidente a Sesto Fiorentino (FI) cittadina italiana codice fiscale PFNLRA94R56G999B

Giulio Epifanio nato a Prato il 01/05/1996 residente a Sesto Fiorentino cittadino italiano codice fiscale PFNGLI96E01G999J

Sabine Wirtz nata in Germania il 01/01/1960 residente in Germania cittadina tedesca codice fiscale WRTSBN60A41Z112F

Mathias Heim nato in Germania il 07/05/56 residente in Germania cittadino tedesco codice fiscale HMEMHS56E07Z112F

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig.ra Dagmar Wirtz la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Germana Giannini quale Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

«ASSOCIAZIONE JIMBA CARE – ODV », da ora in avanti denominata “associazione”.
L’associazione, che ha sede legale nel Comune di FIRENZE all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
L’associazione ha durata illimitata .

ART. 2 – Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera D art. 5 Codice del Terzo Settore);
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera I art. 5 Codice del Terzo Settore);
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera U art. 5 Codice del Terzo Settore);
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Lettera W art. 5 Codice del Terzo Settore).

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:
Presidente Dagmar Wirtz
Vice – Presidente Germana Giannini
Tesoriera Sabine Wirtz
Consigliere Lara Epifanio
Consigliere Giulio Epifanio
Consigliere Franca Fauci
Consigliere Mathias Heim

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto
Sig.ra Dagmar Wirtz

Sig.ra Germana Giannini

Sig.ra Franca Fauci

Sig.ra Lara Epifanio

Sig. Giulio Epifanio

Sig.ra Sabine Wirtz

Sig. Mathias Heim

Sesto Fiorentino, 25.09.2019
STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
«ASSOCIAZIONE JIMBA CARE – ODV », da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera D art. 5 Codice del Terzo Settore);
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera I art. 5 Codice del Terzo Settore);
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera U art. 5 Codice del Terzo Settore);
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Lettera W art. 5 Codice del Terzo Settore).

Più in particolare (finalità più specifiche)
Istruzione e aiuto pratico ai bambini poveri e bisognosi, spesso orfani o abbandonati. Distribuzione di cibo e abbigliamento ai villaggi. Costruzione di strutture per il sostegno dei bambini (scuole, orfanotrofi ecc.) Informazione sui disagi della popolazione africana a titolo di sensibilizzare la gente a comprendere il nostro progetto e a contribuire sia con donazioni che con aiuto pratico.

A titolo di esempio, l’associazione conseguirà questi obiettivi attraverso:
raccolta fondi tramite eventi, mercatini e contatti diretti sia con privati che con aziende
raccolta fondi tramite enti pubblici e la comunità europea
costruire scuole e altre strutture per i bambini del Kenya
viaggi in Kenya per seguire direttamente i progetti e dare aiuto alla popolazione

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro 10 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
esaminare i libri sociali;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
frequentare i locali dell’associazione;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Direttivo e Presidente) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulla esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento;
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
(Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12
(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
quote associative
contributi pubblici e privati
donazioni e lasciti testamentari
rendite patrimoniali
proventi da attività di raccolta fondi di cui all’articolo 7 del Codice del terzo settore;
proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 13
(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 14 del Codice del terzo settore, l’associazione deve:
pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (comma 2 art. 14 Codice del Terzo Settore);
redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (comma 1 art. 14 Codice del Terzo Settore);

ART. 15
(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 16
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 17
(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.